Incentivi finanziari a favore di ambulatori medici in cui si prescrivono taluni medicinali ai loro pazienti
Autorità pubbliche responsabili del settore sanitario – Medici – Libertà di prescrizione
Testo in formato pdf.
Incentivi finanziari a favore di ambulatori medici in cui si prescrivono taluni medicinali ai loro pazienti
Autorità pubbliche responsabili del settore sanitario – Medici – Libertà di prescrizione
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Piccolo manuale di autodifesa per i medici.
Piccolo manuale di autodifesa per i medici.
CIRCOLARE 20 ottobre 2009, n.28
PROCEDURA TELEMATICA
1) Accesso al sistema RIDAB. La procedura di inoltro telematico prevede che il legale di cuiall'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.M. 28/04/2009, n. 132, (diseguito indicato come utente), presenti la domanda mediantel'utilizzo di un personal computer predisposto per il collegamentoInternet di tipo ADSL. L'accesso al sistema RIDAB avviene tramite il sito istituzionaledel Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali -settore salute www.ministerosalute.it/transazioni. Per l'utilizzo delle funzioni di acquisizione delle domande per via telematica attraverso il sistema RIDAB sano necessari i seguentipassaggi: a) accreditamento da parte dell'utente al sistema diautenticazione del Ministero per ottenere le credenziali di accesso(nome utente e password). L'accreditamento consiste in due distinti momenti: la registrazione che richiede all'utente l'inserimento dei datianagrafici, del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica; la richiesta del profilo utente che richiede all'utente discegliere il sistema RIDAB tra i sistemi disponibili in elenco; b) abilitazione da parte del Ministero della richiesta di profiloal sistema RIDAB, tramite l'evasione della richiesta effettuata. Dopo l'evasione della richiesta di profilo, l'utente puo' accedereal sistema RIDAB, che solo la prima volta richiede di completare leinformazioni fornite in fase di registrazione. Quindi l'utente accededirettamente alle funzioni di gestione delle domande di adesione alletransazioni. Ad ogni accesso successivo al primo, il sistema RIDAB richiede solol'inserimento dell'utenza e della password.
2) Modalita' di acquisizione delle domande di adesione. Il sistema RIDAB prevede le seguenti fasi: a) gestione della domanda di adesione; b) gestione degli allegati; c) validazione della domanda di adesione; d) annullamento della domanda di adesione. a) Gestione della domanda di adesione Le informazioni che il sistema RIDAB richiede per la compilazionedel modulo di domanda di adesione sono le seguenti (I campiobbligatori sono identificati con il simbolo asterisco: *): i) Dati anagrafici del danneggiato o danneggiato deceduto L'utente deve obbligatoriamente inserire tutte le informazionianagrafiche relative al danneggiato, ivi compresa l'indicazione dellamanifestazione d'intenti. Nel caso di un danneggiato deceduto,l'utente deve inserire anche i dati relativi a ciascun avente causa. ii) Posizione rispetto alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 Questa sezione e' dedicata alle informazioni inerenti il gruppo diriferimento del danneggiato, eventuale doppia patologia, la categoriaascritta, la richiesta e/o il riconoscimento dell'indennizzo ex lege210/92, il nesso con la patologia o con l'eventuale decesso e latempestivita'. iii) Dati economici L'informazione richiesta e' quella del valore ISEE relativoall'anno 2008. La mancata indicazione del dato comporta la rinunciaalla eventuale priorita' di cui all'articolo 33, comma 2, deldecreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre2007, n. 222 e all'articolo 2, comma 362, legge 24 dicembre 2007, n.244. Nel caso di danneggiato deceduto, l'utente deve inserire perogni avente causa il valore ISEE relativo all'anno 2008. iv) Dati del contenzioso giurisdizionale per risarcimento In questa sezione sono gestite le informazioni relative alprocedimento giurisdizionale nei tre eventuali gradi di giudizio:atto di citazione e sentenza di primo grado, atto di citazione esentenza di appello, ricorso in cassazione. b) Gestione degli allegati Alla domanda di adesione alla procedura transattiva devono essereallegati i documenti di cui all'art.4 comma 1, lettera c), del D.M.del 28/04/2009, n. 132: i) verbale della competente Commissione Medico Ospedaliera, oppureparere dell'Ufficio medico legale della Direzione Generale dellaprogrammazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e deiprincipi etici di sistema del Ministero del Lavoro, della Salute edelle Politiche sociali, oppure sentenza con cui e' statoriconosciuto il danno ascrivibile alle categorie di cui alla TabellaA annessa al DPR 834/81; ii) istanza pervenuta alla competente ASL per il riconoscimentodell'indennizzo di cui alla legge 210/92; iii) atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimentodel danno, copia delle eventuali sentenze emesse; iv) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dicui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109; v) lettera di manifestazione d'intenti, assistita da unacertificazione del legale che la sottoscrizione e' avvenuta in sua presenza.
I documenti da allegare alla richiesta di transazione possono essere solo in formato PDF. c) Validazione della domanda di adesione Prima di procedere alla validazione, il sistema RIDAB richiede ilconsenso al trattamento dei dati personali e l'assunzione diresponsabilita' circa la veridicita' delle informazioni inserite. La validazione della domanda di adesione si articola in due fasiche possono essere effettuate anche in momenti diversi: validazione con riserva: e' la prima fase che ha lo scopo diassegnare il numero di protocollo al primo inserimento dei datiobbligatori richiesti; detto numero di protocollo sara' utilizzatonella corrispondenza e nelle comunicazioni successive inerenti la stessa domanda di adesione. Validazione definitiva: in un successivo accesso al sistema,richiamata la domanda con il numero di protocollo precedentementeassegnato, si deve completare il processo di acquisizione delladomanda di adesione inserendo le informazioni richieste dal sistemaRIDAB, entro la mezzanotte del novantesimo giorno ai sensi dell'art.4, lettera c) del D.M. 28/04/2009, n. 132. Effettuata la validazione definitiva la domanda di adesione nonpuo' essere modificata ma solo visualizzata ed eventualmenteannullata. d) Annullamento della domanda di adesione La domanda di adesione puo' essere annullata in qualsiasi fase della procedura. L'operazione di annullamento prevede obbligatoriamentel'inserimento della motivazione da parte dell'utente. La domandaannullata puo' essere solo visualizzata.
3) Assistenza agli utenti. Gli utenti potranno avvalersi del servizio di assistenza tecnicache avra' il compito di fornire risposte esclusivamente a richiesterelative al funzionamento del sistema RIDAB. Il servizio sara' attivodal lunedi' al venerdi' (esclusi i festivi) dalle ore 9.30 alle ore18.30 e sara' contattabile ai numeri 06-8307.4299 e 06-8307.4368oppure tramite mail all'indirizzo [email protected]
PROCEDURA A MEZZO POSTA
Qualora il legale di cui all'art 4 del D.M. 28/04/09, n. 132, nonpotesse, motivatamente, avvalersi delle modalita' di invio telematicomesse a disposizione dal Ministero, deve presentare le domande diadesione tramite posta raccomandata A/R indirizzata a: Ministero delLavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Direzione Generaledella programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenzae dei principi etici di sistema - Ufficio VIII - Via Giorgio Ribotta,5 - 00144 Roma entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione inGazzetta Ufficiale della presente circolare. Ai fini della scadenzadei termini di presentazione delle domande fa fede il timbro a dataapposto dall'ufficio postale accentante. Sulla busta di invio deveessere riportata la dicitura «RIDAB» e il nominativo del legale. Per ciascun danneggiato deve essere presentata una domanda diadesione alla procedura transattiva in carta semplice e sottoscritta dal legale di cui all'art 4 del D.M. 28/04/09, n. 132.
Ciascuna domanda deve recare il frontespizio, scaricabile dal sito delMinistero all'indirizzo www.ministerosalute.it/transazioni, conl'indicazione dell'oggetto, del nome e cognome del legale e del danneggiato, e deve essere corredata di: 1. specifico modulo di domanda da compilare in tutte le sue parti,scaricabile dal sito del Ministero all'indirizzowww.ministerosalute.it/transazioni;
2. documentazione riportata nel D.M. del 28/04/2009, n. 132 all'art.4, comma 1, lettera c): i) verbale della competente Commissione Medico Ospedaliera,oppure parere dell'Ufficio medico legale della Direzione Generaledella programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenzae dei principi etici di sistema del Ministero del Lavoro, dellaSalute e delle Politiche sociali, oppure sentenza con cui e' statoriconosciuto il danno ascrivibile alle categorie di cui alla TabellaA annessa al DPR 834/81; ii) istanza pervenuta alla competente ASL per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 210/92; iii) atti comprovanti la pendenza del giudizio per ilrisarcimento del danno, copia delle eventuali sentenze emesse; iv) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dicui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109; v) lettera di manifestazione d'intenti, assistita da una certificazione del legale che la sottoscrizione e' avvenuta in sua presenza. Ai sensi della normativa vigente il legale deve autorizzare iltrattamento dei dati personali e l'assunzione di responsabilita'circa la veridicita' delle informazioni fornite.
CORRISPONDENZA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA O PROCEDURA A MEZZO POSTA DELLE DOMANDE DI ADESIONE
Nella corrispondenza indirizzata a questo Ministero e successivaalla presentazione della domanda, il legale deve sempre riportare ilseguente oggetto: «domanda di adesione alla transazione - RIDAB -nome e cognome del legale - nome e cognome del danneggiato». Ove l'utente fosse a conoscenza del numero di protocollo, deveessere indicato anche detto ulteriore dato informativo. Tutte le istruzioni e la documentazione necessarie sono resedisponibili sul sito del Ministero - Settore Salute -www.ministerosalute.it/transazioni contestualmente alla pubblicazionedella presente circolare. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali siriserva, inoltre, di fornire eventuali ulteriori istruzionifacilitative sul medesimo sito istituzionale.
Roma, 20 ottobre 2009
Il capo Dipartimento della qualita'
Palumbo
CIRCOLARE 20 ottobre 2009, n.28
PROCEDURA TELEMATICA
1) Accesso al sistema RIDAB. La procedura di inoltro telematico prevede che il legale di cuiall'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.M. 28/04/2009, n. 132, (diseguito indicato come utente), presenti la domanda mediantel'utilizzo di un personal computer predisposto per il collegamentoInternet di tipo ADSL. L'accesso al sistema RIDAB avviene tramite il sito istituzionaledel Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali -settore salute www.ministerosalute.it/transazioni. Per l'utilizzo delle funzioni di acquisizione delle domande per via telematica attraverso il sistema RIDAB sano necessari i seguentipassaggi: a) accreditamento da parte dell'utente al sistema diautenticazione del Ministero per ottenere le credenziali di accesso(nome utente e password). L'accreditamento consiste in due distinti momenti: la registrazione che richiede all'utente l'inserimento dei datianagrafici, del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica; la richiesta del profilo utente che richiede all'utente discegliere il sistema RIDAB tra i sistemi disponibili in elenco; b) abilitazione da parte del Ministero della richiesta di profiloal sistema RIDAB, tramite l'evasione della richiesta effettuata. Dopo l'evasione della richiesta di profilo, l'utente puo' accedereal sistema RIDAB, che solo la prima volta richiede di completare leinformazioni fornite in fase di registrazione. Quindi l'utente accededirettamente alle funzioni di gestione delle domande di adesione alletransazioni. Ad ogni accesso successivo al primo, il sistema RIDAB richiede solol'inserimento dell'utenza e della password.
2) Modalita' di acquisizione delle domande di adesione. Il sistema RIDAB prevede le seguenti fasi: a) gestione della domanda di adesione; b) gestione degli allegati; c) validazione della domanda di adesione; d) annullamento della domanda di adesione. a) Gestione della domanda di adesione Le informazioni che il sistema RIDAB richiede per la compilazionedel modulo di domanda di adesione sono le seguenti (I campiobbligatori sono identificati con il simbolo asterisco: *): i) Dati anagrafici del danneggiato o danneggiato deceduto L'utente deve obbligatoriamente inserire tutte le informazionianagrafiche relative al danneggiato, ivi compresa l'indicazione dellamanifestazione d'intenti. Nel caso di un danneggiato deceduto,l'utente deve inserire anche i dati relativi a ciascun avente causa. ii) Posizione rispetto alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 Questa sezione e' dedicata alle informazioni inerenti il gruppo diriferimento del danneggiato, eventuale doppia patologia, la categoriaascritta, la richiesta e/o il riconoscimento dell'indennizzo ex lege210/92, il nesso con la patologia o con l'eventuale decesso e latempestivita'. iii) Dati economici L'informazione richiesta e' quella del valore ISEE relativoall'anno 2008. La mancata indicazione del dato comporta la rinunciaalla eventuale priorita' di cui all'articolo 33, comma 2, deldecreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre2007, n. 222 e all'articolo 2, comma 362, legge 24 dicembre 2007, n.244. Nel caso di danneggiato deceduto, l'utente deve inserire perogni avente causa il valore ISEE relativo all'anno 2008. iv) Dati del contenzioso giurisdizionale per risarcimento In questa sezione sono gestite le informazioni relative alprocedimento giurisdizionale nei tre eventuali gradi di giudizio:atto di citazione e sentenza di primo grado, atto di citazione esentenza di appello, ricorso in cassazione. b) Gestione degli allegati Alla domanda di adesione alla procedura transattiva devono essereallegati i documenti di cui all'art.4 comma 1, lettera c), del D.M.del 28/04/2009, n. 132: i) verbale della competente Commissione Medico Ospedaliera, oppureparere dell'Ufficio medico legale della Direzione Generale dellaprogrammazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e deiprincipi etici di sistema del Ministero del Lavoro, della Salute edelle Politiche sociali, oppure sentenza con cui e' statoriconosciuto il danno ascrivibile alle categorie di cui alla TabellaA annessa al DPR 834/81; ii) istanza pervenuta alla competente ASL per il riconoscimentodell'indennizzo di cui alla legge 210/92; iii) atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimentodel danno, copia delle eventuali sentenze emesse; iv) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dicui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109; v) lettera di manifestazione d'intenti, assistita da unacertificazione del legale che la sottoscrizione e' avvenuta in sua presenza.
I documenti da allegare alla richiesta di transazione possono essere solo in formato PDF. c) Validazione della domanda di adesione Prima di procedere alla validazione, il sistema RIDAB richiede ilconsenso al trattamento dei dati personali e l'assunzione diresponsabilita' circa la veridicita' delle informazioni inserite. La validazione della domanda di adesione si articola in due fasiche possono essere effettuate anche in momenti diversi: validazione con riserva: e' la prima fase che ha lo scopo diassegnare il numero di protocollo al primo inserimento dei datiobbligatori richiesti; detto numero di protocollo sara' utilizzatonella corrispondenza e nelle comunicazioni successive inerenti la stessa domanda di adesione. Validazione definitiva: in un successivo accesso al sistema,richiamata la domanda con il numero di protocollo precedentementeassegnato, si deve completare il processo di acquisizione delladomanda di adesione inserendo le informazioni richieste dal sistemaRIDAB, entro la mezzanotte del novantesimo giorno ai sensi dell'art.4, lettera c) del D.M. 28/04/2009, n. 132. Effettuata la validazione definitiva la domanda di adesione nonpuo' essere modificata ma solo visualizzata ed eventualmenteannullata. d) Annullamento della domanda di adesione La domanda di adesione puo' essere annullata in qualsiasi fase della procedura. L'operazione di annullamento prevede obbligatoriamentel'inserimento della motivazione da parte dell'utente. La domandaannullata puo' essere solo visualizzata.
3) Assistenza agli utenti. Gli utenti potranno avvalersi del servizio di assistenza tecnicache avra' il compito di fornire risposte esclusivamente a richiesterelative al funzionamento del sistema RIDAB. Il servizio sara' attivodal lunedi' al venerdi' (esclusi i festivi) dalle ore 9.30 alle ore18.30 e sara' contattabile ai numeri 06-8307.4299 e 06-8307.4368oppure tramite mail all'indirizzo [email protected]
PROCEDURA A MEZZO POSTA
Qualora il legale di cui all'art 4 del D.M. 28/04/09, n. 132, nonpotesse, motivatamente, avvalersi delle modalita' di invio telematicomesse a disposizione dal Ministero, deve presentare le domande diadesione tramite posta raccomandata A/R indirizzata a: Ministero delLavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Direzione Generaledella programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenzae dei principi etici di sistema - Ufficio VIII - Via Giorgio Ribotta,5 - 00144 Roma entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione inGazzetta Ufficiale della presente circolare. Ai fini della scadenzadei termini di presentazione delle domande fa fede il timbro a dataapposto dall'ufficio postale accentante. Sulla busta di invio deveessere riportata la dicitura «RIDAB» e il nominativo del legale. Per ciascun danneggiato deve essere presentata una domanda diadesione alla procedura transattiva in carta semplice e sottoscritta dal legale di cui all'art 4 del D.M. 28/04/09, n. 132.
Ciascuna domanda deve recare il frontespizio, scaricabile dal sito delMinistero all'indirizzo www.ministerosalute.it/transazioni, conl'indicazione dell'oggetto, del nome e cognome del legale e del danneggiato, e deve essere corredata di: 1. specifico modulo di domanda da compilare in tutte le sue parti,scaricabile dal sito del Ministero all'indirizzowww.ministerosalute.it/transazioni;
2. documentazione riportata nel D.M. del 28/04/2009, n. 132 all'art.4, comma 1, lettera c): i) verbale della competente Commissione Medico Ospedaliera,oppure parere dell'Ufficio medico legale della Direzione Generaledella programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenzae dei principi etici di sistema del Ministero del Lavoro, dellaSalute e delle Politiche sociali, oppure sentenza con cui e' statoriconosciuto il danno ascrivibile alle categorie di cui alla TabellaA annessa al DPR 834/81; ii) istanza pervenuta alla competente ASL per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 210/92; iii) atti comprovanti la pendenza del giudizio per ilrisarcimento del danno, copia delle eventuali sentenze emesse; iv) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dicui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109; v) lettera di manifestazione d'intenti, assistita da una certificazione del legale che la sottoscrizione e' avvenuta in sua presenza. Ai sensi della normativa vigente il legale deve autorizzare iltrattamento dei dati personali e l'assunzione di responsabilita'circa la veridicita' delle informazioni fornite.
CORRISPONDENZA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA O PROCEDURA A MEZZO POSTA DELLE DOMANDE DI ADESIONE
Nella corrispondenza indirizzata a questo Ministero e successivaalla presentazione della domanda, il legale deve sempre riportare ilseguente oggetto: «domanda di adesione alla transazione - RIDAB -nome e cognome del legale - nome e cognome del danneggiato». Ove l'utente fosse a conoscenza del numero di protocollo, deveessere indicato anche detto ulteriore dato informativo. Tutte le istruzioni e la documentazione necessarie sono resedisponibili sul sito del Ministero - Settore Salute -www.ministerosalute.it/transazioni contestualmente alla pubblicazionedella presente circolare. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali siriserva, inoltre, di fornire eventuali ulteriori istruzionifacilitative sul medesimo sito istituzionale.
Roma, 20 ottobre 2009
Il capo Dipartimento della qualita'
Palumbo
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Avv. Paola Ferrari
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Avv. Paola Ferrari
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Le Sentenze della Cassazione Sezioni Unite in materia di danno esistenziale sono reperibili nel testo definitivo all’indirizzo : http://www.studiolegaleferrari.it/dossier.html
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Testo dell'Informativa in formato pdf.
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